Tempo di lettura: 4 minuti L’ Art. 90 della Costituzione Repubblicana, così stabilisce: “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.” L’attentato alla Costituzione è favellato all’art. 283 del Codice Penale: “Attentato contro la costituzione dello Stato – Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo…