Lodo Alfano: principi violati e responsabilità personali

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L’ Art. 90 della Costituzione Repubblicana, così stabilisce: “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.”

L’attentato alla Costituzione è favellato all’art. 283 del Codice Penale: Attentato contro la costituzione dello Stato – Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.” Tale articolo è stato così modificato dalla L. 25 gennaio 2006 sui reati di opinione.

Il precedente art. 283 c.p. così prevedeva: “Attentato contro la Costituzione dello Stato – Chiunque commette un fatto diretto a mutare la  costituzione dello Stato o la forma del Governo,  con mezzi non consentiti dall’ordinamento  costituzionale dello Stato, è punito con la  reclusione non inferiore a dodici anni.

La riforma del 2006 ha sensibilmente modificato il senso della norma. Non è più perseguibile chiunque attenti alla Costituzione dello Stato con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale (come ad esempio farsi eleggere Capo del Governo per legiferare al fine di proteggere la propria persona e i propri interessi personali), ma solo chi compia ciò con atti violenti.

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